Interventi soggetti a CILAInterventi soggetti a CILA

Interventi soggetti a CILA Art. 6 bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata) Testo unico edilizia DPR 380/2001

Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del Testo unico edilizia, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, all’amministrazione competente.

Fatta salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

In particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale (o per procura per tramite Tecnico Abilitato) l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato.

Il tecnico abilitato attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico.

Che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio in caso contrario occorre il titolo abilitativo SCIA, la comunicazione contiene altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi soggetti a CILA, la comunicazione di fine lavori, corredata della documentazione per la variazione catastale, è tempestivamente inoltrata dall’amministrazione comunale agli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate.

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Interventi soggetti a CILA

  • Interventi interni: che non variano la destinazione d’uso in maniera rilevante e non intervengono sulle strutture quindi (frazionamenti, accorpamenti, modifica degli impianti.
  • Interventi esterni: sulle facciate degli edifici salvo che non siano sottoposti a vincolo, al decoro architettonico e modifica della volumetria dell’edificio.
  • Nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso;
  • Creazione di contro soffittature in cartongesso;
  • Apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi interni;
  • Impianti tecnologici (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas) ecc..

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