Tag: Relazione Tecnica

Relazione Tecnica exLegge10

Relazione Tecnica. Riqualificazione energetiche: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi di cui ai punti 1 e 2 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

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